MUD - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE: SCADENZA 28 GIUGNO 2025
Il 28 giugno 2025, salvo eventuali proroghe, è la data di scadenza per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) tramite il quale si dovranno dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2024.
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti – sono individuati dalle seguenti normative:
- dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116
- dall’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 08/11/2021, n. 197
Quindi, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD per le sue diverse parti, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
- I gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta di cui all’articolo 2 comma 1 letterda f) del D.Lgs. 08/11/2021, n. 197.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
- gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe con un voIume di affari annuo non superiore a euro ottomiIa, Ie imprese che raccoIgono e trasportano i propri rifiuti non pericoIosi, di cui aII’articoIo 212, comma 8 deI D.Igs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericoIosi, Ie imprese e gIi enti produttori iniziaIi che non hanno più di dieci dipendenti.
- Le imprese e gIi enti produttori di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da queIIi indicati aIIe Iettere c), d) e g).
Ai sensi deI combinato disposto deII’articoIo 69 deIIa Iegge 28 dicembre 2015, n. 221 e deI comma 6 deII’articoIo 190 deI D.Igs. 152/2006, gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti neII’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, che producono rifiuti pericoIosi, compresi queIIi aventi codice EER 18.01.03*, reIativi ad aghi, siringhe e oggetti tagIienti usati, quando obbIigati aIIa comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni deI formuIario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti daII’articoIo 193 deI citato decreto IegisIativo, o del documento di conferimento riIasciato neII’ambito deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 deI D.Igs. 152/2006 e successive modificazioni.
Nel 2020, con Il D.lgs 116/2020, è stato definito un nuovo quadro sanzionatorio in materia di inadempienza o inesattezze sul MUD:
Anche quest’anno SEA Gruppo ha organizzato il servizio di consulenza per la predisposizione e l’inoltro della dichiarazione annuale MUD 2025.
Si chiede di inviare e/o preparare le copie dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR (quarta copia con l’indicazione del peso verificato a destino) entro e non oltre il 14/04/2025, per poter garantire la trasmissione del modello alla CCIAA entro la data del 28/06/2025.
Si chiede di inviare la documentazione preferibilmente via email al proprio consulente di riferimento oppure caricando i file sul cloud. Chi fosse impossibilitato a trasmettere la documentazione via email/cloud è invitato a contattare quanto prima il consulente per poter definire un appuntamento per il ritiro della documentazione.
Non si garantisce il rispetto della scadenza di trasmissione per il materiale che verrà consegnato o preparato successivamente alla data del 14/04/2025.
DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI
Nel 2020, con Il D.lgs 116/2020, è stato definito un nuovo quadro sanzionatorio in materia di inadempienza o inesattezze sul MUD:
Il diritto annuale deve essere pagato nell’anno di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e, successivamente, ogni anno entro il 30 aprile.
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento (articolo 24, comma 7, decreto ministeriale 120/2014).
Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa.
La sospensione decorre dalla data in cui l’impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica e viene pubblicata nell’elenco degli iscritti sul sito Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni (articolo 20, comma 1, lettera f, decreto ministeriale 120/2014).
DIRITTO DI ISCRIZIONE PER RECUPERO RIFIUTI
Si segnala che entro il 30 aprile dovrà avvenire il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.
Di seguito gli importi da versare a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili:
Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento, mediante bonifico/versamento su c.c. oppure collegandosi al sistema PAGO PA, indicando nella causale del versamento, oltre alla ragione sociale, anno di riferimento, ubicazione dell’insediamento, codice fiscale/partita IVA, anche la dicitura “Iscrizione al Registro dei Recuperatori di rifiuti, ex artt. 214/216 del D.Lgs. 152/06, anno 2021”.