Il D.M. 18 settembre 2024 n. 132 ha stabilito le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti per le attività nei cantieri (ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08).
È possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti fino al 31/10/2024, termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.
INVIO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
• Entrare nel sito https://www.ispettorato.gov.it/2024/09/23/inl-circolare-n-4-del-23-settembre-2024-su-patente-a-crediti/, scaricare il file “autocertificazione requisiti patente” e compilarla nelle sue parti.
L’autocertificazione attesta il possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio
b) Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità
d) Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio nei casi previsti dalla normativa
e) Certificazione di regolarità fiscale (DURF)
f) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, ove prevista
• La domanda completa e firmata deve essere inviata tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
COME EFFETTUARE LA RICHIESTA DELLA PATENTE
L’INL comunica che Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024: entrare nel sito https://servizi.ispettorato.gov.it/ tramite SPID del legale rappresentante dell’impresa, andare nella pagina dedicata alla “patente a crediti” e compilare le varie parti richieste.
CHI È ESONERATO
Si ricorda che sono esonerati dall’applicazione della “patente a crediti”:
• i soggetti che effettuano mere forniture
• i soggetti che effettuano prestazioni di natura intellettuale
• le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza
LE SANZIONI
Va inoltre evidenziato che il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con una la sanzione amministrativa pecuniaria.