DI COSA SI TRATTA

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificandone le procedure di accesso.

1. POSSIBILITÀ DI CUMULO CON ALTRE MISURE DI FINANZIAMENTO

È stata estesa la possibilità di cumulo dell’agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d’imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

2. MODIFICA DEGLI SCAGLIONI DI INVESTIMENTO

La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.

3. MAGGIORI AGEVOLAZIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l’acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento

4. DUE RILEVANTI SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI:

Per l’accesso al contributo, le imprese dovranno presentare al GSE (Gestore Servizi Energetici) una comunicazione per la prenotazione dell’incentivo, e comunicazioni periodiche sullo stato di avanzamento.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, ex ante ed ex post, sulla riduzione dei consumi energetici.

COSA FACCIAMO

  1.  Per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.
  2.  Per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCO, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.

Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate

MENO POSITIVE LE PROPOSTE RELATIVE AL PIANO TRANSIZIONE 4.0:

Beni immateriali 4.0 (Allegato B)
Limitare il credito d’imposta beni strumentali immateriali 4.0 agli investimenti avviati entro il 31 dicembre 2024 (ordinati e con versamento acconto pari almeno al 20%) e consegnati entro il 30 giugno 2025 (l’attuale disciplina, il credito di imposta è previsto fino al 31 dicembre 2025, con consegna fino al 30 giugno 2026 come per i beni materiali dell’Allegato A).

 

Nuovo limite di spesa
Introduzione di un limite massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Pertanto, una volta esaurita la dotazione disponibile, si inter-rompe l’agevolazione

Gli EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339 di SEA Gruppo sono a vostra disposizione per una consulenza preliminare conoscitiva.

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