Il Regolamento (UE) 2023/1115, pubblicato il 9 giugno 2023 ed entrato in vigore il 29 dello stesso mese con una formula transitoria, rappresenta un passo cruciale nella lotta contro la deforestazione globale e il degrado forestale.
DI COSA SI TRATTA
Questo regolamento, noto anche come EUDR (European Deforestation Regulation), impone rigide restrizioni riguardo le immissione sul mercato dell’Unione Europea e sull’esportazione di prodotti chiave associati alla deforestazione.
IL CONTESTO
La deforestazione e il degrado forestale sono tra le principali cause del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. L’Unione Europea, attraverso il regolamento EUDR, mira a contrastare queste problematiche imponendo nuove regole sulla commercializzazione di specifiche materie prime.
Scopriamo insieme i dettagli di questa normativa e le implicazioni per le aziende.
LE TEMPISTICHE
Per adattare le proprie procedure commerciali, i limiti temporali sono:
– il 30 dicembre 2024 per le Grandi aziende
– il 30 giugno 2025 per le Micro e Piccole imprese
I SOGGETTI COINVOLTI
Il regolamento sulla deforestazione si applica anche ai prodotti fabbricati in Unione Europea e riguarda operatori e commercianti che immettono, mettono a disposizione sul mercato o esportano dall’UE prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime che contribuiscono alla deforestazione.
Queste includono:
- Bovini(carni fresche o refrigerate, conserve di carne, cuoi o pelli, etc.).
- Cacao (burro, cacao in polvere, cioccolata, etc.).
- Caffè (anche torrefatto o decaffeinizzato, succedanei del caffè, etc.).
- Palma da olio (glicerolo con grado di purezza uguale o superiore al 95%, acido oleico industriale, etc.)
- Gomma (pneumatici, indumenti o accessori in gomma vulcanizzata, etc.).
- Legno (mobili in legno e loro parti, pannelli di fibre di legno, libri e giornali stampati, etc. Restano esclusi i materiali da imballaggio in legno).
- Soia(farine di fave di soia, olio di soia, etc.).
I prodotti interessati dal regolamenti sono elencati all’Allegato I del Reg.(UE) 2023/1115.
Sono escluse le merci immesse sul mercato o esportate non nel corso di un’attività commerciale.
LE SANZIONI
Le sanzioni saranno rilevanti.
Le sanzioni pecuniarie, ad esempio, saranno pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo e commisurate al danno ambientale e al valore dei beni coinvolti.
Inoltre, gli Stati membri dovranno prevedere la confisca dei prodotti non conformi e dei relativi proventi, nonché l’esclusione temporanea dall’accesso ai finanziamenti pubblici, gare, sovvenzioni e concessioni.