Il nuovo accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, riguarda la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, definendo i contenuti minimi dei percorsi formativi in base all’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/08. Questo accordo abroga e sostituisce tutti gli accordi precedenti sulla formazione, inclusi quelli del 2011 e del 2012.

ENTRATA IN VIGORE

Il Nuovo Accordo è in vigore dal 24 maggio 2025, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore (24 maggio 2026), durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.

PRINCIPALI NOVITÀ

Formazione obbligatoria per i datori di lavoro che non rivestono il ruolo di RSPP

Secondo il nuovo accordo la formazione obbligatoria per  i datori di lavoro prevede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi.

Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.
I datori di lavoro dovranno partecipare al corso di formazione che deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore (24 maggio 2027).

Datori di Lavoro che rivestono il ruolo di RSPP

Per i datori di lavoro che sono già Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e che hanno pertanto già effettuato i corsi previsti, questi vengono fatti salvi (sia il corso base che gli aggiornamenti).

I datori di lavoro che invece vorranno ricoprire il ruolo di RSPP dovranno frequentare, oltre al corso di cui al punto 2.1., un modulo comune di 8 ore oltre a moduli tecnici integrativi differenziati in base ai macrosettori ATECO 2007 (Agricoltura 16 ore, Pesca 12 ore, Costruzioni 16 ore, Chimico-petrolchimico 16 ore), con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 8 ore.

Formazione per i preposti alla sicurezza

Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore.

Viene esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.

Per i preposti già formati vengono fatti salvi sia il corso iniziale che eventuali aggiornamenti effettuati con il precedente Accordo, tuttavia  l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o di aggiornamento è stato erogato da più di 2 anni (prima del 24 maggio 2023) dovrà essere fatto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Nuovo Accordo (entro il 24 maggio 2026).

 

Sicurezza negli ambienti confinati

Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, la formazione comprende una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (24/05/2026).

Abilitazione all’uso per nuove attrezzature di lavoro

L’Accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:

  • macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.

CONFERME O MODIFICHE DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO GIÀ IN VIGORE

L’Accordo conferma corsi già esistenti il cui obbligo risaliva ai precedenti Accordi Stato-Regioni, attualmente abrogati, tra questi:

  • corso per lavoratori (Formazione Generale 4 ore + Formazione Specifica di 4 ore rischio basso, 8 ore rischio medio, 12 ore rischio alto), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni;
  • corso per dirigenti (12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni);
  • corso per RSPP/ASPP non datore di lavoro (moduli A, B e C e relativi aggiornamenti);
  • corso per Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori (120 ore e relativi aggiornamenti).

SEA Gruppo srl è a vostra disposizione con i propri tecnici per eventuali chiarimenti o per gli adempimenti previsti dal nuovo Accordo Stato Regioni.

 

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