RENTRI: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE 2026 PER GLI ISCRITTI NEL 2025

Le imprese e gli enti che si sono iscritti al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) nel 2025 devono versare il contributo annuale entro il 30 aprile 2026.
Chi si è iscritto nel 2026 ha già versato il contributo relativo allo stesso anno al momento dell’iscrizione.

Contributo annuale per gli anni successivi al primo​

L’importo del contributo varia in base alla tipologia e alla dimensione dell’operatore:
• 60 euro per ogni unità locale, per:
     – enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti;
     – trasportatori (categorie 1, 4 e 5), indipendentemente dal numero di dipendenti;
     – soggetti che effettuano attività di trattamento dei rifiuti;
     – intermediari;
     – soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
• 30 euro per ogni unità locale, per:
     – enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
• 10 euro per ogni unità locale, per:
     – produttori di rifiuti non rientranti nelle categorie sopra indicate.

Modalità di pagamento e obblighi

Entro il 30 aprile di ogni anno, l’operatore deve:
• verificare la regolarità della propria posizione contributiva;
• provvedere autonomamente al pagamento del contributo dovuto.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite l’area riservata del RENTRI, accedendo alla sezione “Operatori” e utilizzando la funzione “Pratiche / Contributo annuale”.

Eventuali variazioni nel numero di dipendenti, intervenute dopo l’iscrizione, possono essere aggiornate anche in fase di pagamento del contributo.

 

• Guida pagamento RENTRI
tramite pagoPA

• Guida pagamento RENTRI
tramite Carta di Credito

Conseguenze in caso di mancato pagamento

Il mancato versamento del contributo può comportare:
• l’impossibilità di accedere ai servizi digitali per la gestione dei registri e dei formulari (FIR);
• l’applicazione delle relative sanzioni.

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI

Il diritto annuale deve essere pagato nell’anno di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e, successivamente, ogni anno entro il 30 aprile.

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento (articolo 24, comma 7, decreto ministeriale 120/2014).

Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa.

La sospensione decorre dalla data in cui l’impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica e viene pubblicata nell’elenco degli iscritti sul sito Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni (articolo 20, comma 1, lettera f, decreto ministeriale 120/2014).

DIRITTO DI ISCRIZIONE PER RECUPERO RIFIUTI

Si segnala che entro il 30 aprile dovrà avvenire il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

Di seguito gli importi da versare a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili:

Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento, mediante bonifico/versamento su c.c. oppure collegandosi al sistema PAGO PA, indicando nella causale del versamento, oltre alla ragione sociale, anno di riferimento, ubicazione dell’insediamento, codice fiscale/partita IVA, anche la dicitura “Iscrizione al Registro dei Recuperatori di rifiuti, ex artt. 214/216 del D.Lgs. 152/06, anno 2026”. 

ULTERIORI INFORMAZIONI E MAGGIORI DETTAGLI?

SEA Gruppo Srl
SEA Gruppo Srl